ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
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COMUNICAZIONE INTERNA N. 416Massa, 19/04/2015
Tutti gli studenti classi terze, quarte e quinte
Si ricorda agli alunni che entro il 30 maggio 2015 dovranno essere presentati presso la segreteria didattica dell’Istituto gli eventuali crediti formativi e crediti scolastici acquisiti successivamente alla data del 1 giugno 2014, (D.M. 24 Febbraio 2000 nr. 49).
I crediti scolastici valutabili sulla base del punto 4 dei criteri di attribuzione del credito stabiliti dal Collegio dei docenti con delibera n. 46 del 14 giugno 2014 e delibera n. 30 del 9 marzo 2015 sono costituiti dalla partecipazione a progetti e attività organizzate dalla scuola nell'anno scolastico di riferimento e inserite nel POF, certificati mediante attestato rilasciato dal docente responsabile del progetto o dell'attività.
I crediti formativi valutabili sulla base del punto 5 dei criteri di attribuzione del credito stabiliti dal Collegio dei docenti con delibera n. 46 del 14 giugno 2014 e delibera n. 30 del 9 marzo 2015 sono costituiti dalla partecipazione a attività svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport rilasciati nell’anno scolastico di riferimento
Si riporta, di seguito, stralcio del Regolamento del Nuovo Esame di Stato – D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, art. 12 (crediti formativi)
Art. 12 DPR 323 DEL 23/07/198
1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità dei contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’Esame. I Consigli di Classe e la Commissione d’Esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’Amministrazione Scolastica e dall’Osservatorio di cui all’art. 14. Il Ministro della Pubblica Istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.
Art. 1 del D.M.49 del 24 Febbraio 2000:
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei credito formativi, di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana , civile e culturale quali quelli relativi, in particolare alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. I crediti scolastici da presentare, oltre quelli acquisiti automaticamente sulla base dei risultati ottenuti automaticamente in ciascun anno del triennio, consistono nell'aver partecipato a progetti o attività organizzati dalla scuola.
N.B. - I moduli di autocertificazione dei crediti sono allegati alla presente circolare e disponibili sul sito della scuola nell'area "Moduli e formulari".
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
CM252
Allegati: