ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - Fax 0585 251012
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5
Email: msis01800l@istruzione.it - msis01800l@pec.istruzione.it

Torna alle circolari Stampa

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede “G. Toniolo” Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA


COMUNICAZIONE INTERNA N. 41Massa, 27/09/2014


Studenti, famiglie, fornitori e tutto il personale delle sedi Meucci e Toniolo dell'IIS Meucci di Massa e studenti, famiglie, fornitori e tutto il personale della sede Toniolo dell'IPSSAR Minuto di Massa


OGGETTO: Accesso ai cortili delle sedi Meucci e Toniolo con veicoli

Si informano studenti, famiglie, fornitori e tutto il personale dell’IIS Meucci Massa, sedi Meucci e Toniolo, e dell IPSSAR Minuto Massa, sede Toniolo, che per utilizzare gli spazi esterni sia della sede Meucci, via Marina Vecchia, che della Toniolo, via XXVII aprile, per parcheggiare veicoli è necessario tener presente:

  1. che la legge 990 del 1969 rende obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile per tutti i veicoli circolanti e non limitatamente ai veicoli tenuti sugli spazi pubblici (pertanto la maggior parte delle polizze di Responsabilità Civile stipulate risarcisce per danni involontariamente causati a terzi in seguito alla circolazione del veicolo assicurato in spazi pubblici o strade private ad uso pubblico);
  2. il fatto che i cortili dei due edifici scolastici costituiscono a tutti gli effetti uno spazio privato in quanto vi è un accesso delimitato da un cancello e l'ingresso è consentito solo a categorie specifiche di utenti (docenti, studenti, genitori, personale ATA, fornitori);
  3. che tali aree non sono adibite esclusivamente al parcheggio e ancor meno possono esserlo intendendole come aree di parcheggio custodite.

Sulla base di tali premesse è evidente che:

  1. la circolazione dei veicoli può essere autorizzata solo in presenza di particolari cautele quali “procedere a passo d'uomo”, “non lasciare veicoli in luoghi che possano costituire intralcio ad altre attività con particolare riferimento a situazioni di pericolo od emergenza”;
  2. la scuola non risponde di danni o furti in quanto non vi è una presa in custodia di oggetti o veicoli lasciati nel cortile o anche in altri spazi interni o esterni;
  3. l'assicurazione della maggior parte dei veicoli non copre i danni provocati a cose o persone e comunque quasi mai è consentita l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, pertanto il proprietario del veicolo dovrà rispondere personalmente dei danni provocati;
  4. l'assicurazione della scuola per la responsabilità civile non copre e non può coprire i danni provocati da veicoli circolanti o lasciati incustoditi negli spazi esterni dell'Istituto Scolastico perché eventuali danni provocati dalla circolazione e dalla sosta dei mezzi non è riconducibile a danni causati a terzi da propri dipendenti o studenti nell'esercizio di compiti inerenti la propria qualifica o di attività istituzionali autorizzate.

In seguito a quanto sopra esposto si chiede a tutti coloro che intendono utilizzare il cortile di una delle due sedi di tenere conto del fatto che debbono essere prese determinate precauzioni per circolare all'interno di tali spazi, che i veicoli debbono essere lasciati esclusivamente nelle aree indicate dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che il proprio contratto assicurativo può non essere valido all'interno degli spazi privati quale strumento per risarcire eventuali danni provocati a terzi e che la scuola non risponde in alcun modo in relazione a furti o danni subiti.

 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Massimo Ceccanti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

CM252