ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

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COMUNICAZIONE INTERNA N. 33Massa, 23/09/2022


A tutto il personale
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni


OGGETTO: Utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.lgs. 165/2001 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 75/2017);

VISTO l’art. 2048 C.C.;

VISTO il D.lgs. 101/2018;

VISTA la L. 107/2015;

VISTO il D. P. R. 81/2009;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTA la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

VISTA la L. 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

VISTO l’art. 358 C.P.;

VISTA la sentenza Cass. N. 15367/2014;

VISTO l’art. 341 bis C.P.;

VISTA la sentenza Corte dei Conti sez. Lombardia, n. 47/2014;

VISTO il Regolamento di Istituto;

VISTO il Patto di Corresponsabilità;

 Con la presente si ribadisce il divieto di utilizzo di smartphone e di altri dispositivi mobili, ivi inclusi gli smartwatch con connessione internet all’interno delle strutture scolastiche come richiamato dalla normativa vigente.

 È pertanto severamente vietato l’utilizzo di dispositivi di comunicazione, quali smartphone, tablet, laptop, etc. da parte degli alunni se non in casi di uso didattico disposti dal docente. I suddetti dispositivi devono essere mantenuti spenti durante la permanenza degli alunni nei locali scolastici, a meno di casi di urgenza comprovata dai docenti.

 Il divieto di utilizzo dello smartphone e degli altri dispositivi mobili non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite senza il consenso del docente.

 Per le registrazioni e riprese audio/foto/video per uso didattico si richiede autorizzazione scritta alle famiglie. Si fa assoluto divieto di riprese audio/foto/video non autorizzate ai sensi suddetti da parte degli alunni, anche ove esse riguardino ambienti e pertinenze dell’Istituto, altri alunni, etc.

 Nel caso in cui gli alunni non mantengano il dispositivo spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, etc.), lo utilizzino durante una verifica scritta o effettuino riprese audio/foto/video in assenza di disposizione del docente, quest’ultimo provvederà all’annotazione sul registro di classe, a disporre lo spegnimento del dispositivo e alla trasmissione, anche per vie brevi, di relativa informativa al Dirigente Scolastico. Le successive azioni includono quanto disposto dal Regolamento d’Istituto in vigore, e possono contemplare la convocazione della famiglia per tramite della segreteria (durante l’orario scolastico) e l’eventuale cancellazione di files alla presenza della famiglia.

 Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo all’alleanza educativa richiesta dal patto di corresponsabilità, con il fine di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

 Si ricorda, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

 Sono tuttavia esonerati dal divieto dell’uso del cellulare i docenti collaboratori del DS e i docenti titolari di incarichi che, per motivi logistici ed organizzativi, richiedono la reperibilità in qualsiasi momento, in primis da parte DS o da suo delegato. I docenti sono altresì autorizzati all’uso dei dispositivi succitati ove ciò si manifesti necessario per garantire l’attività didattica (ex. gr. procedure di autenticazione a due fattori).

 Si rappresenta, infine, che la mancata applicazione delle disposizioni trasmesse con la presente può implicare conseguenze non indifferenti dal punto di vista giuridico. La circolare del MIUR n. 362 del 25 agosto del 1998 è chiara infatti nel vietare tutti i comportamenti che «si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione», mentre la direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 richiama il divieto dell’utilizzo dei cellulari durante le lezioni, che deve valere anche nei confronti del personale docente

 Lo stesso divieto di utilizzo dei dispositivi succitati riguarda anche il personale ATA, ivi inclusi i collaboratori scolastici, salvo deroghe autorizzate esplicitamente dal Dirigente Scolastico.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ANTONIO GIUSA, PhD

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

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