ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

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COMUNICAZIONE INTERNA N. 350Massa, 31/03/2022


A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni


OGGETTO: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

OGGETTO: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

In data 24/03/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, c.d. DL “Riaperture”, contenente le indicazioni in merito all’allentamento delle misure per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, è previsto quanto segue:

  • Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno 4 casi di positività nella classe, l’attività prosegue in presenza e i docenti, nonché gli alunni a partire dai 6 anni di età, utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo.
  • Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, se in isolamento per infezione da SARS-CoV2, possono seguire le attività scolastiche in DDI a seguito di richiesta accompagnata da certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato tampone antigenico o molecolare con esito negativo.
  • Fino alla conclusione dell’anno scolastico:
  • è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • resta fermo il divieto di accesso ai locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o in caso di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°.

OBBLIGO VACCINALE

Permane fino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall’art. 9, c. 3, del DL 52/2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L’atto di accertamento dell’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale impone al Dirigente Scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio e adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’A.S. 2021/2022, si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ANTONIO GIUSA, PhD

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

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