ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - Fax 0585 251012
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5
Email: msis01800l@istruzione.it - msis01800l@pec.istruzione.it

Torna alle circolari Stampa

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede “G. Toniolo” Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 – fax 0585489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA


COMUNICAZIONE INTERNA N. 42Massa, 27/09/2014


Tutti i docenti, studenti e famiglie IIS Meucci Massa


OGGETTO: Assenze e deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico

La frequenza regolare delle lezioni costituisce un dovere dello studente come richiamato dall'art. 3 comma 1 del DPR n. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

"Doveri dello studente (art. 3 D.P.R. n. 249/98)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio."

Il Regolamento d'Istituto prevede che:

"Art.7

Giustificazione delle assenze degli allievi

L’insegnante della prima ora di lezione registra sul giornale di classe le giustificazioni.

Tutte le assenze, a qualsiasi titolo (comprese quelle collettive), devono essere giustificate sul libretto personale.

Sono considerate giustificazioni valide delle assenze:

  1. le assenze per motivi di salute, fino a cinque giorni, dichiarate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;

  2. le assenze per motivi di salute, per più di cinque giorni, certificate dal medico;

  3. le assenze per lutto familiare certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;

  4. le assenze per specifici motivi familiari certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;

  5. le assenze per specifici motivi personali certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;

  6. le assenze dovute a partecipazione a gare sportive ufficiali o a sedute di allenamento, certificate dalla società sportiva di appartenenza.

Tali assenze comunque vengono conteggiate nel monte ore delle assenze che può determinare la non ammissione alle operazioni di valutazione di fine anno scolastico a meno che non rientrino nei casi di deroga individuati con specifica delibera dal Collegio dei docenti.

L’allievo che dopo un'assenza si presenti privo di giustificazione, sarà comunque riammesso a scuola dopo aver verificato, nel caso di assenze superiori a 5 giorni, mediante il contatto con la famiglia, il motivo dell’assenza, ma il giorno successivo dovrà produrre regolare giustificazione; in caso di ritardo nella presentazione della giustificazioni superiore a tre giorni, si farà riferimento all’art. 32 lettera B. [che si riporta di seguito]

Mancanza o ritardo nelle giustificazioni delle assenze

Il COORDINATORE della classe, notato un ritardo non motivato nella presentazione delle giustificazioni superiore a 3 giorni SANZIONA CON NOTA DISCIPLINARE e convoca i genitori; per gli studenti maggiorenni irroga la sanzione ed informa la famiglia.

 

In caso di inefficacia dell’intervento Il DIRIGENTE SCOLASTICO SANZIONA CON AMMONIMENTO.

 In caso di inefficacia dell’ammonimento del D.S. il CONSIGLIO DI CLASSE irrogherà la sanzione della SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI.

Per gli alunni minorenni la giustificazione dovrà essere firmata dal genitore che ha depositato la firma o da chi ne fa le veci.

Le assenze per malattia , superiori a cinque giorni consecutivi, devono essere corredate da certificato medico di riammissione (visto dell’ASL in caso di malattia infettiva): gli studenti privi di certificato medico, previa valutazione della Dirigenza, saranno ammessi a scuola.

Negli altri casi di assenze superiori a cinque giorni, non dovute a malattia, viene richiesta l’autocertificazione dei genitori in aggiunta alla giustificazione sul libretto.

In caso di mancata presentazione della giustificazione, il Coordinatore della classe farà riferimento all’art. 32 lettera B.

Per gli studenti minorenni in ogni caso la famiglia deve essere informata di assenze prive di giustificazione.

Per gli studenti maggiorenni l’informazione alle famiglie deve essere fornita in caso di prolungate o ripetute assenze."

Il coordinatore deve quindi procedere a irrogare la sanzione della nota disciplinare (avvertendo la famiglia e il dirigente scolastico) trascorsi tre giorni senza ricevere la giustificazione. Nel caso in cui, dopo la nota disciplinare, lo studente continui a non presentare la giustificazione, verranno irrogate le altre sanzioni previste dall'art. 32 lettera B.

Per quanto riguarda la valutazione della regolarità della freqenza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, si ricorda che debbono essere prese in considerazione come elemento negativo che influisce sul voto le assenze ripetute e non motivate con una giustificazione ritenuta valida ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Istituto sopra riportato.


L'importanza della frequenza delle lezioni è ripresa dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli studenti) che sanziona con la non ammissione alla valutazione finale e la nullità dell'anno scolastico le assenze superiori a un quarto dell'orario annuale (circa 51 - 52 giorni di assenza)

Art. 14 comma 7 del DPR 122/2009

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

È evidente la necessità di stabilire in modo rigoroso le situazioni in cui sarà possibile applicare le deroghe al fine di garantire un trattamento equo per tutti gli studenti. A tal proposito il Collegio dei docenti ha stabilito le seguenti deroghe (delibera n. 46 del 14 giugno 2014)

" 5) DEROGHE ASSENZE

In relazione alle deroghe motivate e straordinarie previste dall’ART 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, relative ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, il Collegio dei Docenti ha deciso che tali deroghe possano essere concesse solo per assenze legate a motivi di salute o personali con le seguenti caratteristiche:

  1. assenze continuative e prolungate (non inferiore a 10 giorni per ciascuna assenza) determinate da problemi di salute documentati mediante certificato medico;
  2. assenze ripetute (minimo 10 giorni) legate a patologie croniche, a terapie e/o cure programmate di cui la scuola è stata debitamente informata mediante certificato medico fin dall’inizio dell’anno scolastico o fin dall’inizio delle assenze o dalla diagnosi legate alla patologia (in tal caso sarà cura della famiglia o dello studente indicare nella giustificazione di ciascun giorno di assenza la motivazione in modo tale che sia riconducibile alla patologia);
  3. donazioni di sangue;
  4. assenze prolungate (minimo 15 giorni) per gravi motivi personali o familiari documentati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione fin dal momento in cui è iniziata l’assenza;
  5. assenza per partecipazione ad attività sportive agonistiche o per allenamenti presso società sportive agonistiche in preparazione di gare ufficiali documentati dalla società sportiva fin dal momento in cui è tale attività è iniziata;
  6. assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
  7. per gli studenti lavoratori, assenze dovute allo svolgimento di attività lavorative documentate con dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione per i lavoratori autonomi fin dal momento in cui è tale attività è iniziata.

Le deroghe possono essere concesse a condizione che il consiglio di classe abbia la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi valutati rispetto a quelli previsti per la promozione all’anno successivo o all’ammissione all’esame finale del secondo ciclo."

Da quanto deliberato dal Collegio dei Docenti emerge che non verranno conteggiati nel calcolo finale dei giorni di assenza:

  1. i giorni di assenza dovuti a motivi di salute purché l'assenza si protragga oltre i 9 giorni e sia stato presentato regolare certificato medico al rientro a scuola (tali certificati debbono essere presentati al dirigente scolastico e conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe);
  2. i giorni di assenza dovuti a patologie croniche e/o a terapie o cure programmate purché tali giorni siano complessivamente superiori a 9 e la famiglia abbia anticipatamente avvisato la scuola mediante certificato medico della presenza della patologia o dell'esigenza di cicli di terapie o cure e purchè ogni assenza dovuta a tali cause sia opportunamente e tempestivamente segnalata alla scuola mediante certificato medico o autocertificazione dei genitori per gli studenti minorenni o direttamente dallo studente maggiorenne facente riferimento ai certificati medici già presentati nel caso di patologie croniche che causano assenze ripetute in cui non è richiesto il costante intervento del medico (anche tali certificati debbono essere presentati al dirigente scolastico e conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe);
  3. i giorni di assenza dovuti a donazioni di sangue tempestivamente comunicati mediante certificazione medica  (anche tali certificati debbono essere presentati al dirigente scolastico e conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe);
  4. i giorni di assenza dovuti a gravi motivi personali o familiari documentati dai genitori per i minorenni o dallo studente maggiorenne e autorizzati dal dirigente scolastico anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione fin dal momento in cui è iniziata l’assenza, debbono essere preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico e possono essere oggetto di deroga solo nel caso in cui tali giorni siano superiori a 14 (anche tali certificati debbono essere conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe);
  5. i giorni di assenza dovuti alla partecipazione ad attività sportive agonistiche o ad allenamenti presso società sportive agonistiche in preparazione di gare ufficiali documentati dalla società sportiva fin dal momento in cui è tale attività è iniziata (anche tali certificati debbono essere presentati al dirigente scolastico e conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe); Tale motivazione costituisce un caso particolare di quello previsto al punto 4 (motivi personali o familiari), per cui verranno prese in considerazione le assenze superiori a 14 giorni.
  6. i giorni di assenza dovuti al fatto che lo studente ha aderito a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) e purché sia stata presentata richiesta specifica al dirigente scolastico fin dall'inizio dell'anno scolastico (la richiesta sarà conservata a cura del Dirigente scolastico nella cartella delle deroghe);
  7. i giorni di assenza dovuti allo svolgimento di attività lavorative documentate per studenti lavoratori maggiorenni con dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti e mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o autocertificazione dello studente maggiorenne per i lavoratori autonomi fin dal momento in cui è tale attività è iniziata (anche tali certificati debbono essere presentati al dirigente scolastico e conservati in segreteria nell'apposita cartella delle deroghe). Tale motivazione costituisce un caso particolare di quello previsto al punto 4 (motivi personali o familiari), per cui verranno prese in considerazione le assenze superiori a 14 giorni.
Il numero minimo dei giorni di assenza per i casi previsti dai punti 1, 2, 4, 5 e 7 è legato al fatto che assenze di durata inferiore rientrano nei 51 - 52 giorni circa tollerati dalla normativa ai fini della validità dell'anno scolastico. Il conteggio quindi deve essere effettuato togliendo dal numero totale delle assenze, se superiori al massimo consentito, i giorni per cui è possibile applicare la deroga esclusi i primi 9 giorni per motivi di salute (punti 1 e 2) e i primi 14 giorni per motivi personali o familiari (punti 4, 5 e 7).
Si ricorda che l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debbono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e pertanto la presenza di dichiarazioni false costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale con obbligo da parte del dirigente scolastico di segnalazione alla Procura della Repubblica.

Successivamente alla verifica della possibilità di applicare le deroghe, il Consiglio di Classe delibererà se sono presenti sufficienti elementi per procedere alla valutazione: Si ricorda che la presenza anche di una sola materia con non classificato comporta la non ammissione allo scrutinio finale.

Si invitano i coordinatori dei Consigli di classe e tutti gli altri docenti a illustrare le norme sopra esposte agli studenti e alle famiglie.

Si ricorda infine che le indicazioni relative ai ritardi entreranno in vigore non appenna saranno messi a disposizione della scuola gli strumenti necessari (presumibilmente a partire da lunedì 6 ottobre)


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Massimo Ceccanti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

CM252