ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) |
COMUNICAZIONE INTERNA N. 42Massa, 27/09/2014
Tutti i docenti, studenti e famiglie IIS Meucci Massa
"Doveri dello studente (art. 3 D.P.R. n. 249/98)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio."
Il Regolamento d'Istituto prevede che:
"Art.7
Giustificazione delle assenze degli allievi
L’insegnante della prima ora di lezione registra sul giornale di classe le giustificazioni.
Tutte le assenze, a qualsiasi titolo (comprese quelle collettive), devono essere giustificate sul libretto personale.
Sono considerate giustificazioni valide delle assenze:
le assenze per motivi di salute, fino a cinque giorni, dichiarate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;
le assenze per motivi di salute, per più di cinque giorni, certificate dal medico;
le assenze per lutto familiare certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;
le assenze per specifici motivi familiari certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;
le assenze per specifici motivi personali certificate o autocertificate dal genitore dell’alunno minorenne o direttamente dallo studente maggiorenne;
le assenze dovute a partecipazione a gare sportive ufficiali o a sedute di allenamento, certificate dalla società sportiva di appartenenza.
Tali assenze comunque vengono conteggiate nel monte ore delle assenze che può determinare la non ammissione alle operazioni di valutazione di fine anno scolastico a meno che non rientrino nei casi di deroga individuati con specifica delibera dal Collegio dei docenti.
L’allievo che dopo un'assenza si presenti privo di giustificazione, sarà comunque riammesso a scuola dopo aver verificato, nel caso di assenze superiori a 5 giorni, mediante il contatto con la famiglia, il motivo dell’assenza, ma il giorno successivo dovrà produrre regolare giustificazione; in caso di ritardo nella presentazione della giustificazioni superiore a tre giorni, si farà riferimento all’art. 32 lettera B. [che si riporta di seguito]
Mancanza o ritardo nelle giustificazioni delle assenze |
Il COORDINATORE della classe, notato un ritardo non motivato nella presentazione delle giustificazioni superiore a 3 giorni SANZIONA CON NOTA DISCIPLINARE e convoca i genitori; per gli studenti maggiorenni irroga la sanzione ed informa la famiglia.
In caso di inefficacia dell’intervento Il DIRIGENTE SCOLASTICO SANZIONA CON AMMONIMENTO. |
In caso di inefficacia dell’ammonimento del D.S. il CONSIGLIO DI CLASSE irrogherà la sanzione della SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI. |
Per gli alunni minorenni la giustificazione dovrà essere firmata dal genitore che ha depositato la firma o da chi ne fa le veci.
Le assenze per malattia , superiori a cinque giorni consecutivi, devono essere corredate da certificato medico di riammissione (visto dell’ASL in caso di malattia infettiva): gli studenti privi di certificato medico, previa valutazione della Dirigenza, saranno ammessi a scuola.
Negli altri casi di assenze superiori a cinque giorni, non dovute a malattia, viene richiesta l’autocertificazione dei genitori in aggiunta alla giustificazione sul libretto.
In caso di mancata presentazione della giustificazione, il Coordinatore della classe farà riferimento all’art. 32 lettera B.
Per gli studenti minorenni in ogni caso la famiglia deve essere informata di assenze prive di giustificazione.
Per gli studenti maggiorenni l’informazione alle famiglie deve essere fornita in caso di prolungate o ripetute assenze."
Il coordinatore deve quindi procedere a irrogare la sanzione della nota disciplinare (avvertendo la famiglia e il dirigente scolastico) trascorsi tre giorni senza ricevere la giustificazione. Nel caso in cui, dopo la nota disciplinare, lo studente continui a non presentare la giustificazione, verranno irrogate le altre sanzioni previste dall'art. 32 lettera B.
Per quanto riguarda la valutazione della regolarità della freqenza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, si ricorda che debbono essere prese in considerazione come elemento negativo che influisce sul voto le assenze ripetute e non motivate con una giustificazione ritenuta valida ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Istituto sopra riportato.
L'importanza della frequenza delle lezioni è ripresa dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli studenti) che sanziona con la non ammissione alla valutazione finale e la nullità dell'anno scolastico le assenze superiori a un quarto dell'orario annuale (circa 51 - 52 giorni di assenza)
Art. 14 comma 7 del DPR 122/2009
"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."
È evidente la necessità di stabilire in modo rigoroso le situazioni in cui sarà possibile applicare le deroghe al fine di garantire un trattamento equo per tutti gli studenti. A tal proposito il Collegio dei docenti ha stabilito le seguenti deroghe (delibera n. 46 del 14 giugno 2014)
" 5) DEROGHE ASSENZE
In relazione alle deroghe motivate e straordinarie previste dall’ART 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, relative ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, il Collegio dei Docenti ha deciso che tali deroghe possano essere concesse solo per assenze legate a motivi di salute o personali con le seguenti caratteristiche:
Le deroghe possono essere concesse a condizione che il consiglio di classe abbia la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi valutati rispetto a quelli previsti per la promozione all’anno successivo o all’ammissione all’esame finale del secondo ciclo."
Da quanto deliberato dal Collegio dei Docenti emerge che non verranno conteggiati nel calcolo finale dei giorni di assenza:
Successivamente alla verifica della possibilità di applicare le deroghe, il Consiglio di Classe delibererà se sono presenti sufficienti elementi per procedere alla valutazione: Si ricorda che la presenza anche di una sola materia con non classificato comporta la non ammissione allo scrutinio finale.
Si invitano i coordinatori dei Consigli di classe e tutti gli altri docenti a illustrare le norme sopra esposte agli studenti e alle famiglie.
Si ricorda infine che le indicazioni relative ai ritardi entreranno in vigore non appenna saranno messi a disposizione della scuola gli strumenti necessari (presumibilmente a partire da lunedì 6 ottobre)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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